Adozione del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale relativo all’applicazione della clausola omnicomprensiva mirata (c.d. clausola “catch all”), ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 221/2017. Istruzioni generali.

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha adottato il Decreto relativo all’applicazione della clausola omnicomprensiva mirata (c.d. clausola “catch-all”), ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 221/2017.


Il Decreto (vedi allegato) stabilisce l’obbligo di autorizzazione per l’esportazione di alcune tipologie di merce verso determinate destinazioni.


Nello specifico, l’art. 1 prevede che siano subordinate ad autorizzazione preventiva le operazioni di esportazione, di fornitura di servizi di intermediazione e di assistenza tecnica, aventi come destinazione finale la Repubblica di Armenia, la Repubblica Islamica dell’Iran, la Repubblica del Kazakistan o la Repubblica del Kirghizistan e relative ai seguenti prodotti:

a) motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) utilizzabili nel settore dell’aviazione. Per “settore dell’aviazione” sono da intendersi: DT III-VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA 2 aeroplani, veicoli aerei senza pilota (c.d. UAVs), elicotteri, autogiri, aerei ibridi o modelli radio-controllati;


b) parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori di cui alla lettera a).


Si precisa che per detti prodotti, classificabili rispettivamente codici NC• 8407 1000 e• 8409 1000 sono state predisposte specifiche misure nella banca dati TARIC.


Per quanto sopra, prima dell’effettuazione delle operazioni sopra indicate l’esportatore dovrà presentare all’Autorità Nazionale UAMA-Duplice Uso, apposita istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 821/2021.


Le suddette disposizioni resteranno in vigore per tre anni a partire dalla data dell’11.07.2023.


Regime transitorio


Riguardo alle dichiarazioni doganali presentate sino al 20 luglio 2023, gli uffici delle dogane non procederanno allo svincolo e inviteranno l’esportatore a presentare istanza di autorizzazione all’Autorità Nazionale per l’esportazione dei beni a duplice uso.
Successivamente a tale periodo, nel caso di dichiarazioni doganali prive della prescritta autorizzazione, verrà contestata l’illecita esportazione di beni a duplice uso e prodotti a duplice uso non listati, punita con le sanzioni previste dall’art 18 del Decreto legislativo 221/2017.

Ultima modifica
Gio 20 Lug, 2023