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Art. 132 T.U.L.D. basi operative – adeguamento alla normativa unionale

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 26 settembre 2024 n. 141 è stato abrogato il D.P.R. n.43/1973 (TULD) e di conseguenza anche l’art. 132 relativo alle attività svolte in alto mare e presso le basi operative a terra per le quali i macchinari e i materiali utilizzati si consideravano, agli effetti doganali, usciti in transito, riesportazione o rispedizione, se esteri, ed in esportazione definitiva, se nazionali o nazionalizzati.
Al riguardo, considerato che le fattispecie sopra indicate devono essere riesaminate alla luce della normativa unionale, applicando gli istituti previsti nei casi di specie, si evidenzia che potranno essere applicati, a seconda delle ipotesi, la temporanea custodia, il deposito doganale, il perfezionamento attivo nel caso di svolgimento di lavorazioni, l’importazione o l’esportazione definitiva e che si dovranno identificare le merci presenti sulle piattaforme o sulle basi operative in base allo status doganale e contabilizzare sulle scritture doganali previste per ogni regime applicato.
Si rappresenta, inoltre, che, in merito alle attrezzature di vario genere a suo tempo esportate definitivamente ai sensi dell’abrogato articolo 132 verso installazioni ubicate nel mare territoriale e relative basi operative, gli operatori potranno richiedere la reintroduzione in franchigia, ove sia possibile l’identificazione rispetto all’originaria esportazione, anche se esportate oltre i 3 anni antecedenti alla richiesta di reintroduzione in franchigia, considerate le circostanze particolari conseguenti all’abrogazione dell’articolo 132 in argomento. In merito si richiama quanto previsto in materia di reintroduzione in franchigia dall’articolo 253 del regolamento di esecuzione.
 

Ultima modifica
Mer 11 Dic, 2024